REVISIONE PATENTE

Chi ha ricevuto il provvedimento di revisione della patente, ha tempo 30 giorni per presentare la domanda per l’esame: se non la presenta, scatta la sospensione.

L’istanza ha validità 1 anno e consente di sostenere gli esami (1 di teoria e 1 di pratica) per una sola volta: se si è bocciati in una o nell’altra prova, si è soggetti alla revoca. Se si passa l’esame di teoria ma non si ha tempo di fare l’esame di pratica, si può richiedere una nuova istanza ma dell’esito positivo dell’esame sostenuto in precedenza non si tiene conto: bisogna rifare tutto da capo.

Con patente revocata, al momento della successiva richiesta di conseguimento, si è obbligati anche a svolgere le esercitazioni obbligatorie con l’istruttore di guida

REVISIONE CQC

Il provvedimento di revisione della CQC scatta quando il titolare azzera tutti i punti a sua disposizione, quando dunque commette gravi infrazioni alla guida.

La revisione CQC non richiede nessun certificato medico ma solo un esame teorico. La domanda ha sempre valore 1 anno.

Per il titolare di CQC merci + persone, l’esame teorico di revisione verterà su domande inerenti il veicolo con cui ha commesso le infrazioni con maggiore decurtazione di punteggio. Se la decurtazione è esattamente pari, l’esame verterà secondo il programma previsto per la CQC necessaria per la guida del veicolo su cui ha commesso l’ultima infrazione.

Se il titolare di CQC merci + persone viene bocciato, per riacquisire la sua CQC revocata dovrà sostenere invece 2 esami, 1 relativo alla CQC merci e 1 relativo alla CQC persone.