CQCLa Carta di qualificazione del conducente, o CQC, è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida. E’ necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE.

La CQC è rilasciata per ciascuna delle due modalità di trasporto: per guidare i veicoli adibiti al trasporto di cose e per guidare quelli per il trasporto di persone. Il documento rilasciato per una tipologia di trasporto non consente di guidare veicoli dell’altra categoria. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe.

Nulla di nuovo invece per quanto riguarda la conduzione di taxi e di autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente per i quali continua ad essere richiesto il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (di seguito indicato come CAP) di tipo KB. Per tali veicoli, infatti, la CQC per il trasporto di persone non solo non è necessaria, ma, al contrario, non può sostituire il CAP di tipo KB . Il titolare di CAP tipo KD, fino alla scadenza della patente, può utilizzare anche tale documento per condurre taxi o auto a noleggio. Successivamente sarà convertito in CAP tipo KB.

La CQC ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. Diversamente da quanto previsto per il CAP, la validità della CQC non è direttamente collegata alla validità della patente di guida con la conseguenza che i due documenti possono recare diverse scadenze.

L’obbligo di possedere la CQC durante la guida dei veicoli professionali decorre:
dal 10 Settembre 2008 per il trasporto di persone;
dal 10 Settembre 2009 per il trasporto di cose.
Con l’entrata in vigore, a regime, del D.L. nr. 59/2011 il possesso della CQC sarà attestato dall’indicazione sulla patente di guida di un codice UE armonizzato (95).

Per i conducenti cui è stata rilasciata la CQC per documentazione, che ancora non hanno svolto il primo corso di formazione periodica, trova applicazione il disposto di cui all’art. 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE, che prevede la facoltà, per uno Stato membro, di prorogare il termine per svolgere il primo corso di formazione periodica – finalizzato al rinnovo di validità della CQC rilasciate in forza dei diritti acquisiti – fino, al massimo a sette anni.

Di conseguenza:
a) le CQC per il trasporto persone ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di validità è indicata “9 settembre 2013” sono valide fino al 9 settembre 2015;
b) le CQC per il trasporto di cose ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di validità è indicata “9 settembre 2014” sono valide fino al 9 settembre 2016.