Il corso per il rinnovo o formazione periodica, si può frequentare a partire da 18 mesi prima della scadenza della CQC.
Per i conducenti cui è stata rilasciata la CQC per documentazione, che ancora non hanno svolto il primo corso di formazione periodica, trova applicazione il disposto di cui all’art. 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE, che prevede la facoltà, per uno Stato membro, di prorogare il termine per svolgere il primo corso di formazione periodica – finalizzato al rinnovo di validità della CQC rilasciate in forza dei diritti acquisiti – fino, al massimo a sette anni.
Di conseguenza:
a) le CQC per il trasporto persone ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di validità è indicata “9 settembre 2013” sono valide fino al 9 settembre 2015;
b) le CQC per il trasporto di cose ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di validità è indicata “9 settembre 2014” sono valide fino al 9 settembre 2016.
I Corsi di formazione per il rinnovo della CQC durano 35 ore ed è tollerato un numero massimo di 3 ore di assenza. In caso di doppia abilitazione (merci e persone), il rinnovo di una specializzazione comporta il rinnovo automatico anche dell’altra. Le lezioni possono essere frontali o multimediali.
ARGOMENTI | DOCENTE | ORE |
Conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida | Insegnante di teoria | 7 |
Conoscenza delle norme di comportamento e responsabilitàdel conducente | Insegnante di teoria | 7 |
Conoscenza dei rischi professionali. Condizioni psicofisichedei conducenti | Medico | 7 |
Carico e scarico delle merci e compiti del conducente | Esperto imprese autotrasporto | 7 |
Disposizioni normative sul trasporto di cose | Esperto imprese autotrasporto | 7 |
Compiti del conducente nei confronti dell’azienda e dei passeggeri | Esperto imprese autotrasporto | 7 |
Disposizioni normative sul trasporto di persone | Esperto imprese autotrasporto | 7 |